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Elettori temporaneamente residenti all'Estero
Avviso 26 gennaio 2026

Elettori temporaneamente residenti all'Estero

L'art. 4-bis, comma 2 della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall'art. 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero: pervenga direttamente al Comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesim giorno antecedente la data di votazione e,quindi, entro il 18 febbraio 2026 per posta ordinaria o per posta elettronica alla mail: elettorale@comune.taormina.me.it o recapitata a mano; la dichiarazione di opzione deve essere necessariamente corredata di copia di un documento di'identità valido, l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti; modello di opzione 

Referendum 2026 – Voto elettori residenti all’estero: termini e modalità di esercizio dell’opzione per il voto in Italia
Notizia 20 gennaio 2026

Referendum 2026 – Voto elettori residenti all’estero: termini e modalità di esercizio dell’opzione per il voto in Italia

Per il referendum in oggetto, gli elettori italiani residenti all’estero votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104. La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori (i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli elettori residenti all’estero) fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente ad essa. In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell’art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro sabato 24 gennaio 2026, preferibilmente utilizzando il modello allegato. L’opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio. Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto.