Decertificazone

  Pubblicato il : 3 gennaio 2012 - Ultima revisione : 13 gennaio 2012

dal 1° gennaio 2012


Si informa la cittadinanza che a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011) dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni o a privati gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R. 445/2000). Ne consegue che, nei rapporti con gli organi  della pubblica amministrazione  e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni ovvero le dichiarazioni di cui agli art. 46 e47 del DPR 445/2000.

Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio  le informazioni oggetto delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.

Pertanto, tutti gli uffici comunali che abitualmente rilasciano certificazioni, ed in particolare i Servizi Demografici (anagrafe e stato civile) potranno rilasciare i certificati soltanto ad uso privato.

Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati verrà apposta, pena la nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Questo comporta che per tutti i certificati emessi dall’Ente, compresi quelli anagrafici  (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, etc.), che il cittadino vorrà richiedere ad uso privato, è previsto il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 14,62 + € 0,52 per ciascun documento.

Si ricorda comunque che il cittadino può sempre produrre le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con ‘istituzioni private’: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai, etc.  (art. 2, D.P.R. 445).

L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma non ha alcun costo (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria l’autenticazione della firma.

 

Per ulteriori informazioni clicca qui.

Determina n. 7 del 13/01/2012 - Nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive

 

 

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